La direttiva CEE 72/23, nota con il nome di Direttiva Bassa Tensione per il suo campo di applicazione, è stato il primo documento legislativo europeo elaborato per l’armonizzazione tecnica ad utilizzare i principi poi definiti e formalizzati dieci anni più tardi con la “Rivoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione (85/C136/01) nota come filosofia del Nuovo Approccio”.
L’obiettivo che fin dal lontano 1973 veniva perseguito dalla direttiva era l’eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali. la libera circolazione dei prodotti elettrici negli stati membri, l’incremento del progresso tecnico garantendo la sicurezza degli utilizzatori. La direttiva, recepita in Italia con la Legge 791 del 1977, conteneva tutte le caratteristiche di una direttiva “uovo Approccio”, vale a dire il vasto campo di applicazione, l’obbligatorietà degli elementi essenziali, l’armonizzazione totale ed il rinvio alle norme quale presunzione di conformità.
L’argomento è tornato poi di attualità perché recentemente la direttiva CEE 93/68, pubblicata il 31/8/93 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ha apportato alcune modifiche alla vecchia 73/23, introducendo anche per il materiale elettrico di bassa tensione la marcatura CE.
Il campo di applicazione della direttiva è estremamente vasto, comprendendo tutti i materiali elettrici (apparecchi, utilizzatori e componenti) previsti per essere utilizzati con una tensione nominale tra 50 e 1000V in corrente alternata e 75 e 1500V in corrente continua. Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i seguenti materiali:
materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione (per le costruzioni Ex si applicano le direttive 76/117, 82/130 e 94/9);
- parti elettriche per radiologia ed uso clinico (ai dispositivi medici si applica la direttiva 93/42);
- materiali elettrici di ascensori e montacarichi (agli ascensori e montacarichi si applica la direttiva 95/16);
contatori elettrici;
- prese e spine di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- materiali nei riguardi dei disturbi radio–elettrici (si applica la direttiva 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica);
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere utilizzati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabiliti da organismi internazionali, cui partecipano gli stati membri della Comunità Economica Europea;
- materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità Economica Europea.